Class action, ok del Senato, senza retroattività

mercoledì 13 maggio 2009 18:38
 

ROMA (Reuters) - Via libera del Senato alla nuova formulazione della class action.

L'aula ha infatti approvato l'articolo 30-bis del disegno di legge sullo Sviluppo che riscrive la disciplina sulle azioni risarcitorie collettive per come era prevista in origine dalla Finanziaria 2008.

La class action sarà applicabile "agli illeciti compiuti successivamente all'entrata in vigore" del provvedimento. L'aula ha approvato anche un emendamento presentato dal senatore Alberto Balboni (Pdl) che ha cancellato la parziale retroattività da luglio 2008 della class action inserita nella versione originale dell'articolo 30-bis.

Il provvedimento stabilisce che i diritti individuali dei consumatori sono "tutelabili anche attraverso l'azione di classe". Ciascun componente della classe dovrà però agire per ottenere la condanna al risarcimento.

Una formulazione contestata con forza dalle associazioni dei consumatori, che ritengono il testo inapplicabile. Il nodo riguarda le possibili conseguenze per i ricorrenti. Dato che le associazioni non possono attivare autonomamente l'azione risarcitoria, se il Tribunale rigetta l'istanza ritenendola inammissibile, i ricorrenti rischiano di vedersi condannati al rimborso delle spese legali.

Il ddl Sviluppo sarà licenziato dal Senato tra domani e venerdì mattina. Anche se il provvedimento dovrà tornare in terza lettura alla Camera la prossima settimana, sono improbabili nuove modifiche al testo.

COME FUNZIONA LA CLASS ACTION ALL'ITALIANA

Il ddl Sviluppo prevede che i consumatori, al momento di aderire alla Class action, debbano depositare la "documentazione probatoria" in tribunale. L'adesione comporta la rinuncia a ogni azione risarcitoria individuale.

Alla prima udienza il tribunale decide con una ordinanza sull'ammissibilità della domanda. La domanda è dichiarata inammissibile quando è "manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili [...] nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe".   Continua...

 
<p>Una panoramica del Senato REUTERS/Tony Gentile</p>